É um documento obrigatório que confirma na polícia o seu endereço.
Assinado o contrato de aluguel recebe-se o Cessione di Fabbricato. Se hospedado gratuitamente quem hospeda deve fornecer o Cessione di Fabbricato. Levar na Questura em 2 vias e carimbar.
O documento deve ser apresentado na Questura em até 48 horas após o contrato de aluguel ser assinado. o mesmo vale quando se tem a hospedagem gratuita. Caso a cidade não tenha Questura levar na Polizia Municipale. Uma das vias ficará com o oficial da Questura e a outra com você.
O site da Polizia di stato diz referente aos estrangeiros:
(https://www.poliziadistato.it/articolo/23001)
O proprietário de imóvel é obrigado a comunicar à Autoridade de P. S. habilidades (Polícia / Comissário ou município em caso de falta desses escritórios), dependendo da localização da propriedade e declarar a presença de estrangeiros, apresentando o contrato registrado e os documentos de ambos.
Artigo 2.º do Decreto-Lei 20 de junho, 2012, n. 79, convertida na Lei no. 131/2012.
Exemplo imagens abaixo.
Cessione di fabbricato
Si tratta di un documento obbligatoria che conferma il suo indirizzo a la polizia.
Firmato il contratto di locazione ottiene la cessione di fabbricato. Siamo stati libero che ospita deve fornire la cessione di fabbricato. Prendere il 2 vie Questura e stampaggio.
Il documento deve essere presentato alla Questura entro 48 ore dopo che il contratto di locazione è firmato, lo stesso vale quando si dispone di un hosting gratuito. Se la città non ha Questura, la Polizia Municipale condurre. Un modo sarà al funzionario della Questura e l'altro con voi.
Il sito della Polizia di Stato dice:
(https://www.poliziadistato.it/articolo/23001)
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda
chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo
consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.
Esempio figura sottostante.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.
Esempio figura sottostante.
Imigrando para Itália! Um sonho de cidadania.